I contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto. (Per ulteriori approfondimenti rimandiamo alla pagina “Regime fiscale dei contributi ” della sezione “Fiscalità”).
Ricordiamo che occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all’anno 2013 entro il 31 dicembre 2014.
Suggeriamo di fornire la dichiarazione in argomento utilizzando l’ apposita funzione internet (www.previndai.it) “059: Contr. non dedotti” che consentirà di compilare e stampare il mod. 059; per il completamento della procedura basterà inviare il modulo in questione, debitamente sottoscritto, esclusivamente via fax ai numeri riportati sul modulo stesso (il modulo non deve, pertanto, essere inoltrato tramite posta o e-mail).
Segnaliamo che Previndai fornisce conferma via mail dell’avvenuta acquisizione del modulo 059: nel caso in cui tale comunicazione non sia stata ricevuta nei giorni lavorativi immediatamente successivi all’invio del documento invitiamo a verificare che le operazioni necessarie siano andate a buon fine (compreso l’inoltro del fax) e, se del caso, ad accedere nuovamente alla funzione in argomento per ripetere le operazioni di stampa e trasmissione.
Precisiamo che le dichiarazioni inserite on line per le quali non risulti acquisito il relativo fax saranno automaticamente cancellate trascorse tre settimane dalla data di compilazione (specifica mail informativa sarà fornita anche in questo caso); qualora ciò avvenga sarà necessario, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, inserire una nuova dichiarazione e trasmetterla, come consueto, via fax.
Cogliamo, infine, l’occasione per ricordare che, in caso di accesso al pensionamento in corso d’anno con conseguente richiesta di prestazione al Fondo ovvero in caso di accesso al riscatto anticipato della posizione previdenziale, l’ammontare dei contributi non dedotti deve essere comunicato entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, qualora non già fatto in precedenza.