Federmanager Trento
 

parliamone !

numero 3 del 13 aprile 2022

 
 

Comunicazione importante!

 

Siamo arrivati ad un significativo risultato.

 

Da leggere tutto d'un fiato il testo sotto riportato principalmente per i colleghi che stanno vivendo o che potrebbero vivere il momento di necessità, ma anche a tutti per significare che Federmanager Trento sta intessendo positivi rapporti istituzionali  e funzionali per i doveri verso gli Associati.

 

Nel mondo del lavoro frequentemente capita di imbattersi in questioni o controversie che insorgono tra il lavoratore e i datori di lavoro.

Questo accade nel rapporto di lavoro, sia privato che di pubblico impiego, il quale abbia carattere subordinato o di collaborazione e può concernere qualunque aspetto relativo allo stesso.

Nel caso in cui nascessero contenziosi per i rapporti di lavoro subordinati o di collaborazione (agenzia e parasubordinazione), il nostro legislatore ha previsto la possibilità di esperire un tentativo di conciliazione in sede amministrativa presso il Servizio Lavoro della P.A.T., avanti una specifica Commissione, preventivamente all'instaurazione di una causa di lavoro avanti al Giudice competente. Tale tentativo di composizione bonaria ed extragiurisdizionale di una eventuale controversia tra lavoratore e datore di lavoro può avere degli indubbi vantaggi.

Infatti, attraverso quest'ultimo, le parti interessate possono avere un vantaggio economico avendo meno spese di quanto non avrebbero se andassero davanti ad un Giudice, con la necessaria rappresentanza di un Avvocato. Questo perché il tentativo di conciliazione avanti la Commissione sopra menzionata è gratuito, salvo che le parti non intendano farsi assistere da un Sindacato, Associazione, Consulente o Avvocato, che richiedano delle spese per il loro intervento. Inoltre, come altro vantaggio, in questo tentativo di conciliazione non si arriverebbe ad una sentenza che darebbe ragione all'una o all'altra parte, ma si giungerebbe ad un accordo di conciliazione soddisfacente per entrambe le parti e oltretutto sarebbe tombale ed esecutivo ovvero non più tangibile e titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge.
 Tale tentativo di conciliazione è disciplinato dall'art. 410 del Codice di procedura civile.
 
Tutto ha inizio con una richiesta di tentativo di conciliazione che può essere predisposta sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, i quali possono scegliere di preparare l'istanza senza alcuna assistenza o con l'assistenza di un' associazione sindacale o datoriale, di un consulente del lavoro o di un procuratore legale.

Tale richiesta deve contenere i fatti, le ragioni e l'indicazione dell'oggetto della controversia, su carta libera o tramite il modulo del Servizio Lavoro della P.A.T. che è possibile reperire sul sito istituzionale. Inoltre, la richiesta medesima deve essere inviata a cura dell'istante alla sua controparte ed ad eventuali obbligati in solido.
Entro venti giorni dal ricevimento, la controparte dell'istante e/o gli obbligati in solido possono aderire al tentativo di conciliazione e le parti aderenti verranno convocate con l'istante avanti alla Commissione di Conciliazione per il giorno e l'ora stabiliti.
Se entro venti giorni la controparte dell'stante e/o gli obbligati in solido non aderiscono al tentativo di conciliazione esplicitamente o tacitamente, non comunicando alcuna adesione, si archivierà la pratica riferendolo all'istante e direttamente o per conoscenza al Servizio Lavoro. In tale caso si archivierà la pratica non potendo procedere ad esperire il tentativo in questione.

La Commissione di Conciliazione è composta complessivamente da un Presidente (Dirigente del Servizio lavoro o un suo delegato), 8 rappresentanti dei datori di lavoro e 8 dei lavoratori e di questi 4 sono effettivi e 4 sono sostituti.

Tutti i rappresentanti sono nominati dalle organizzazioni sindacali o associazioni di categoria più rappresentative a livello territoriale. Per ogni singola riunione e per ciascun tentativo di conciliazione la Commissione è giornalmente composta dal Presidente (funzionario del Servizio lavoro) da un rappresentante dei lavoratori nonché da un rappresentante dei datori di lavoro a rotazione tra quelli nominati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

C’è da precisare che pur essendoci componenti che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro, l'organo conciliativo deve sempre rimanere imparziale ed equidistante nella sua funzione proprio perché deve incentivare una soluzione che possa essere sostenibile e soddisfacente per entrambe le parti.

Il compito ed il ruolo della Commissione di Conciliazione è molto importante nel contenzioso che le si presenta. Infatti, se le parti sono distanti nelle loro posizioni in fatto ed in diritto rispetto all'oggetto della controversia, la Commissione può individuare o suggerire ai soggetti una soluzione o un percorso conciliativo su cui potere lavorare, affinché i contendenti possano addivenire ad un accordo che definisca la vertenza. In questo senso e per questo scopo la Commissione sente anche separatamente le parti, in quanto senza la presenza di controparte talvolta si sentono più libere di esprimersi e di affermare se vi può essere una soluzione transattiva o fino a che punto sono disponibili a spingersi per concludere definitivamente la questione. A tale fine le parti, anche con la mediazione della Commissione, possono anche sospendere la riunione rinviandola ad altra data, in quanto hanno bisogno di avere un confronto ulteriore in separata sede e con più calma, non potendo ponderare con adeguata valutazione complessiva la definizione della lite.

A seguito della riunione o di riunioni successive, il tentativo di conciliazione si può concludere o con una conciliazione (anche parziale) della controversia, con una mancata conciliazione della controversia o con una improcedibilità per assenza di una o entrambe le parti.

Infine, può accadere che le parti abbiano già raggiunto una accordo tra di loro in separata sede ed intendano ratificarlo avanti alla Commissione, al fine di renderlo tombale ed esecutivo. In tale caso una parte, concordemente con l'avversa, può contattare il Servizio Lavoro, al fine di fissare una riunione per la ratifica dell'accordo intervenuto e , successivamente, la parte stessa dovrà confermare la riunione concordata con il Servizio Lavoro tramite PEC.

A fronte di quanto sopra, informiamo che la nostra Associazione Federmanager Trento è parte attiva nei casi in cui fosse richiesta la presenza e assistenza per dirimere i contenziosi da parte degli associati.

 per il Consiglio Direttivo

Marco Larentis

 
 
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