Dal 1° marzo 2015 sino al 30 giugno 2018 è possibile, per i lavoratori del settore privato che abbiano in essere un rapporto da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, chiedere la liquidazione mensile del Tfr.
Sono esclusi:
- i lavoratori dipendenti domestici;
- i lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro
- prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis della legge fallimentare);
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento (art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare);
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga;
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti (art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
La quota di Tfr erogata mensilmente andrà assoggettata a tassazione ordinaria, farà cumulo con gli altri redditi percepiti dal lavoratore e non sarà imponibile ai fini previdenziali.
Rientrerà inoltre nella base delle detrazioni Irpef spettanti e nella base di computo degli assegni familiari.
L’opzione non potrà essere revocata fino al 30 giugno 2018.