Si ampliano i casi in cui è possibile riconoscere la Naspi anche in presenza di un accordo di incentivazione all’esodo.
Sino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo la prestazione di disoccupazione potrà essere concessa anche in presenza di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’erogazione di un incentivo all’esodo.
L’Inps chiarisce che sono comprese tutte le aziende a prescindere o meno dalla facoltà di accedere ai trattamenti di Cig covid, la norma ha pertanto portata generale.
La durata è limitata però alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (attualmente sino al 31 gennaio 2021, ma sembra che ci sia la volontà di prorogare la misura sino al 31 marzo 2021).
L’agevolazione interessa anche il personale dirigente che abbia aderito all’accordo collettivo in questione.
In sede di presentazione della domanda di Naspi, si dovrà allegare l’accordo collettivo aziendale in questione e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo.