Il contributo al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (FASI) a carico dei dirigenti in pensione non è deducibile dal reddito fiscalmente imponibile. Per tale ragione le spese mediche sostenute dal pensionato e rimborsate dal FASI sono detraibili dall’imposta lorda pari al 19% per la parte che eccede euro 129,11, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.21/E del 2010.
Per quanto concerne la detraibilità delle spese mediche del dirigente pensionato sostenute dal Fondo sanitario, perché svolte all’interno di strutture mediche in convenzione diretta con il FASI, il Legislatore, con la Legge di Bilancio 2020, ha chiarito che la detraibilità spetta se l’onere è “sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241”
Per approfondire scaricare la circolare federale.
Circ. 2755 -Dirigente in pensione – detraibilità fiscale spese mediche in convenzione diretta