La legge di bilancio 2026 prevede un aumento di un mese dal 1° gennaio 2027 e di (altri) due mesi dal 1° gennaio 2028 per tutti i lavoratori dipendenti, anche del settore pubblico, e degli autonomi assicurati presso le gestioni dell’Inps.
Quindi:
- dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia ordinaria si matura con 67 anni ed un mese di anzianità anagrafica (oltre a 20 anni di contributi); dal 1° gennaio 2028 si passa a 67 anni e 3 mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata ordinaria si matura con 42 anni e 11 mesi di contributi; 43 anni ed un mese dal 1° gennaio 2028. I requisiti sono sempre ridotti di un anno per le donne e continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione anticipata contributiva si matura con 64 anni ed un mese unitamente a 20 anni ed un mese di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 64 anni e tre mesi unitamente a 20 anni e 3 mesi di contribuzione «effettiva». Continua ad applicarsi la finestra mobile di tre mesi;
- dal 1° gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva si matura con 71 anni ed un mese unitamente ad almeno cinque anni di contribuzione «effettiva»; dal 1° gennaio 2028 con 71 anni e tre mesi.
Le prestazioni di cui ai due precedenti punti si applicano, come noto, solo ai soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 o a chi opta per il computo nella gestione separata dell’Inps ai sensi del Dm 282/1996.
La legge di bilancio 2026 conferma in ordine:
- l’esenzione dall’adeguamento sino al 31 dicembre 2028 dei requisiti di pensionamento specifici previsti dal d.lgs n. 67/2011 per i lavori usuranti e i notturni. Questi soggetti, in sostanza, potranno continuare ad accedere alla pensione con le vecchie quote (a partire cioè da 61 anni e 7 mesi di età; 35 anni di contributi e perfezionamento del quorum 97,6);
- l’esenzione dall’adeguamento dei requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori addetti alle cd. mansioni gravose aggiungendo che tali attività possono essere svolte non solo da almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa ma anche da «almeno sei anni negli ultimi sette» fermo restando il possesso di almeno 30 anni di contribuzione e la non titolarità dell’Ape sociale al momento del pensionamento;
- l’esenzione dall’adeguamento dei requisiti di pensionamento per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavori usuranti e i lavoratori notturni di cui al Dlgs 67/2011 a condizione che abbiano maturato almeno 30 anni di contribuzione e svolto le predette attività lavorativa per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa oppure per almeno metà della vita lavorativa.
Estende l’esenzione dall’adeguamento al requisito contributivo per la pensione anticipata ridotta (cioè 41 anni di contributi) ai lavoratori precoci in possesso di una invalidità civile pari o superiore al 74%.
Una novità dell’ultima ora riguarda la pensione dei lavoratori in regime contributivo. La legge di bilancio 2026 abroga la possibilità — introdotta quest’anno, ma mai divenuta operativa per mancanza del decreto attuativo — di computare, su richiesta, una o più rendite di previdenza integrativa (fondi pensione) per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia contributiva. Come si ricorderà l’importo soglia per l’accesso alla pensione anticipata contributiva all’età di 64 anni unitamente a 20 anni di contributi è pari a 3 volte l’AS (2,8 volte per le madri di un figlio e 2,6 volte se madri di due o più figli) e per l’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi è pari ad una volta l’assegno sociale.
Di conseguenza viene abrogato anche l’innalzamento da 20 a 25 degli anni di contributi necessari per la pensione anticipata contributiva, previsto dal 1° gennaio 2025, e da 25 a 30 anni dal 2030, per chi si fosse avvalso di tale facoltà di cumulo tra pensione pubblica e privata.
Termini di pagamento del TFS/TFR
Dal 1° gennaio 2027 per i dipendenti pubblici che cessano dal servizio per raggiungimento del limite di età (cioè 67 anni) si riducono a 9 mesi (dagli attuali 12).
La manovra proroga anche l’ape sociale per tutto il 2026 alle stesse condizioni di quest’anno (63 anni e 5 mesi di età; 30/36 anni di contributi; incumulabilità del trattamento con redditi da lavoro).Confermata la fine di Opzione Donna e la Pensione Anticipata Flessibile strumenti già limitati parecchio negli ultimi due anni.
Resta inteso che chi è già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2025 può continuare ad avvalersene in qualsiasi momento successivo.
Bonus Giorgetti
Si prevede la proroga del bonus al posticipo di pensionamento. Sarà fruibile solo da chi matura i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2026: potrà chiedere di ricevere in busta paga, esentasse, la propria quota di contributi versata ogni mese all’Inps (in genere il 9,19% della retribuzione), in cambio del rinvio dell’andata in pensione.
Dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro privati (esclusi i domestici) con almeno 50 dipendenti sono obbligati a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Oggi l’obbligo riguarda i datori di lavoro che soddisfano il limite dimensionale (50 addetti) nel primo anno di attività. La Manovra 2026 ne estende la portata: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 vi saranno tenuti anche i datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento, facendo riferimento alla media annuale nell’anno solare precedente; dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2031 la soglia scende a 50 dal 1° gennaio 2032 a 40.
La legge di bilancio 2026 prevede l’aggiornamento delle tariffe, da adottare entro il 1° aprile 2026, in base ai coefficienti attuariali aggiornati. Presumibilmente ci sarà un aggravio dell’onere di riscatto per i periodi collocati sino al 31 dicembre 1995 da valutarsi con il sistema retributivo.
Dal 1° luglio, i dipendenti del settore privato alla prima assunzione, esclusi i domestici, aderiranno automaticamente alla previdenza integrativa. L’adesione comporterà il conferimento dell’intero Tfr maturando e di contributi, sia a carico del datore di lavoro sia del lavoratore, al fondo pensione. Il contributo del lavoratore non sarà dovuto nel caso in cui la retribuzione annuale lorda erogata dal datore di lavoro sia inferiore al valore dell’assegno sociale (539 euro mensili nel 2025).Entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore avrà comunque la possibilità di rinunciare all’adesione e di conferire l’intero Tfr maturando ad altra forma di previdenza complementare di libera scelta o mantenere il Tfr in azienda con possibilità di successiva revoca.Dal 1° luglio 2026, inoltre, con riferimento ai lavoratori che non sono al loro primo impiego, contestualmente all’assunzione, il datore di lavoro dovrà fornire informativa sugli accordi collettivi in tema di previdenza complementare e a verificare quale sia stata la scelta fatta dal lavoratore in precedenza, facendosi rilasciare apposita dichiarazione. Qualora il lavoratore non abbia fatto una scelta pregressa, scatterà il silenzio assenso con possibilità di rinuncia entro 60 giorni.
Liquidazione Anticipata Naspi
La legge di bilancio 2026 penalizza chi intende chiedere la liquidazione anticipata della Naspi per l’avvio di un’attività autonoma. L’ammontare sarà liquidato in due rate: la prima pari al 70% dell’importo sarà liquidato alla data della domanda di anticipazione; la seconda rata pari al 30% dell’importo al termine della durata della prestazione se si colloca entro i sei mesi dall’inizio dell’attività; in caso contrario la seconda rata sarà liquidata decorsi sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.




