E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 203 del14/08/2020 – Suppl. Ordinario n. 30 – il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (cd. “DL-104-del-14082020-Misure-urgenti-per-sostegno-e-rilancio-economia (1)”), in vigore dal 15 agosto scorso.
Per prima cosa si segnala che tra le disposizioni a sostegno e rilancio dell’economia, all’art. 60, comma 4, del Decreto, viene stabilito il rifinanziamento del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese e reti d’impresa per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa (cd. “Voucher per Innovation Manager”).
Nello specifico, al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa per la misura in esame, stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 231, Legge 30 dicembre 2018, n. 145), con uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Nello specifico, al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l’autorizzazione di spesa per la misura in esame, stabilita dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 231, Legge 30 dicembre 2018, n. 145), con uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021, è incrementata di 50 milioni di euro per l’anno 2021.
Tra le principali misure previste, in particolare, figurano interventi e risorse in materia di lavoro, tra cui:
– Proroga della Cassa Integrazione (art. 1): la misura è stata estesa a 18 settimane totali (9+9) per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Alle prime 9 settimane potranno accedere tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta e le domande autorizzate – ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio – relative a periodi successivi al 13 luglio 2020 saranno computate nelle prime 9 settimane disciplinate dal Decreto. A seguire, le ulteriori 9 settimane saranno concesse a tutti i datori di lavoro ai quali saranno state interamente autorizzate le precedenti 9. Tuttavia, il regime di riconoscimento del trattamento di integrazione salariale varierà sulla base dell’andamento del fatturato dell’impresa richiedente relativo al primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019. Al riguardo, il Decreto prevede tre ipotesi:
– calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane senza costi;
– calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 18%.
Sempre sulla Cassa Integrazione, il nuovo Decreto prevede che l’INPS possa esaminare le domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre 2020.
– calo del fatturato pari o superiore al 20%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane senza costi;
– calo del fatturato compreso tra 1% e 19%: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– nessun calo di fatturato o incremento di fatturato: accesso alla cassa COVID-19 fino a un massimo di ulteriori 9 settimane ma con applicazione sulle nuove autorizzazioni di un’aliquota pari al 18%.
Sempre sulla Cassa Integrazione, il nuovo Decreto prevede che l’INPS possa esaminare le domande rigettate perché presentate fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre 2020.
– Sgravio contributivo alternativo alla CIG (art. 3): per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, a beneficio di coloroche decideranno di non chiedere nuova CIG COVID-19, sarà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi.
– Rifinanziamento “Fondo Nuove Competenze” (art. 4): viene prolungata anche nel 2021 la possibilità di attivare il Fondo che si fa carico degli oneri formativi derivanti da specifiche intese territoriali o aziendali con le parti sindacali/datoriali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi che potrà essere usato anche per le transizioni occupazionali, con un incremento della dotazione finanziaria di 500 milioni di euro.
– Proroga NAspI e Dis-Coll (art. 5): proseguiranno per ulteriori due mensilità NASpI e Dis-Coll, per coloro che hanno visto terminare il sussidio nel periodo tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020. La proroga include anche i lavoratori già beneficiari della proroga di NASpI e Dis-Coll nel DL Rilancio.
– Decontribuzioni per nuove assunzioni (art. 6): si tratta dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo che, fino al 31 dicembre 2020, assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, per un periodo di sei mesi. In particolare, per le assunzioni di lavoratori stagionali e degli stabilimenti termali, sono previsti fino a 3 mesi di esonero contributivo al 100% (art. 7).
– Rinnovi dei contratti a termine (art. 8): viene prevista una norma per facilitare la prosecuzione dei contratti a termine in essere, per i quali è stabilita la possibilità (fino al 31 dicembre 2020) di procedere a una proroga o un rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali introdotte dal Decreto Dignità e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.
– Proroga del blocco dei licenziamenti (art. 14): il blocco ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo è stato prorogato per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni (18 settimane) o dall’esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi).
Il Decreto stabilisce tre eccezioni nelle ipotesi di licenziamenti motivati per:
– cessazione attività, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
– cessazione attività, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
– fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione;
– accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
– Trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati (art. 15): il Decreto ha adeguato l’assegno ordinario di invalidità civile al 100% e i trattamenti di analoga finalità, in recepimento di una recente sentenza della Consulta, riconoscendo a tutti i maggiorenni il regime previsto per le persone di età pari o superiore a 60 anni.
– Bonus Baby Sitter e lavoratori domestici (art. 21): viene rideterminato il limite di spesa per il riconoscimento del bonus baby-sitter ai lavoratori pubblici per evadere tutte le domande pervenute.
– Proroga del Reddito di Emergenza (art. 23): viene riconosciuta, previa presentazione di una nuova domanda e ferme restando le erogazioni già concesse, un’ulteriore mensilità del Reddito di Emergenza.
Vengono rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni di euro per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene inoltre rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023/’24/’25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.
Sempre in favore delle PMI, viene prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.